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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.21. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/11/2010  [ apri ]
21.21.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La tipologia dei contratti dei ricercatori universitari a tempo determinato, di cui al comma 3, lettere a) e b), deve essere formulata in modo compatibile con quella degli equivalenti contratti a tempo determinato attualmente in uso per i ricercatori degli enti di ricerca vigilati dal Ministero ed afferenti al comparto ricerca. A regime, deve essere possibile per il ricercatore a tempo determinato usufruire di possibilità di passaggio tra università e citati enti di ricerca, sia durante il triennio-quinquennio di servizio a tempo determinato, sia al momento della valutazione per l'entrata in ruolo. Le procedure per la valutazione sono le stesse del comma 5.