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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.13. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/11/2010  [ apri ]
21.13.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tale contratto prevede, comunque, un finanziamento annuale e individuale per ogni ricercatore a tempo determinato, chiamato «dote per la ricerca». Tale finanziamento, valido solo per il primo triennio e pari a due mesi della retribuzione netta del giovane all'atto dell'assunzione, grava su uno speciale fondo ministeriale da costituirsi prima del reclutamento dei ricercatori stessi, allo scopo di garantire un minimo di supporto per l'indipendenza del lavoro dei ricercatori stessi.