Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire l'internazionalizzazione le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è effettuata al consiglio di amministrazione dal rettore previo parere del senato accademico e pubblicizzazione sul sito dell'università del curriculum del candidato.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire l'internazionalizzazione le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato benchmarking tra incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è effettuata al consiglio di amministrazione dal rettore previo parere del senato accademico e pubblicizzazione sul sito dell'università del curriculum del candidato.