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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17-bis.200. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/11/2010  [ apri ]
17-bis.200.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: contributo per l'accesso fino alla fine del capoverso con le seguenti: numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio e dei contratti di apprendistato ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione. Con il medesimo decreto del Ministro, previo parere dell'ANVUR, sono disciplinate altresì le modalità di accreditamento dei corsi e le condizioni di eventuali ritiro dello stesso. L'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato non possono essere condizionati dagli istituti di cui al presente comma ad alcun contributo a carico dello studente.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 5, della legge 3 luglio 1998, n. 2, la lettera b) è abrogata.