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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.6. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/11/2010  [ apri ]
17.6.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le università che inquadrino nell'ambito della programmazione triennale di ateneo, professori di prima e di seconda fascia, che non abbiano prestato servizio nei precedenti tre anni presso l'università banditrice dei posti di ruolo, si avvalgono di un incentivo pari al 90 per cento dell'inquadramento in ruolo finanziato da un apposito fondo ministeriale, la cui entità è annualmente determinata dal Ministero. L'accesso all'incentivazione di cui al periodo precedente non può superare un terzo dei posti della programmazione triennale d'ateneo per le immissioni in ruolo a qualsiasi titolo. La percentuale di utilizzo del fondo di incentivazione per trasferimenti tra sedi concorre a definire i parametri di accesso alla parte premiale del Fondo di funzionamento ordinario.