stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.03. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/11/2010  [ apri ]
16.03.
approvato

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - (Equipollenze). - 1. I diplomi delle Scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purché di medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituiti ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore ai tre anni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle Scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente.