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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.3. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/11/2010  [ apri ]
11.3.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - (Interventi perequativi per le università statali). - 1. Allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario ridefinito con l'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera f), presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario.
2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.