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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.10. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
8.10.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2011, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai professori e ricercatori universitari».
2-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2011, all'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2-bis, valutato in 32 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
2-quater. È abrogato il quarto periodo del comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 157 del 1999.