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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.20. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
6.20.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I ricercatori che abbiano svolto didattica ufficiale in corsi di studio per almeno tre anni consecutivi possono presentare domanda di stabilizzazione come professore aggregato, previa valutazione positiva del curriculum scientifico sulla base di criteri predefiniti dal senato accademico, che designa anche le commissioni di valutazione, composte da 3 professori ordinari ed associati, dei quali due di altra università. Il professore aggregato che abbia acquisito in via permanente la qualifica deve svolgere attività didattica ufficiale nei corsi di studio con un impegno pari ad almeno il 50 per cento rispetto a quello cui sono tenuti i professori associati. Il trattamento economico fondamentale del professore aggregato è pari all'80 per cento di quello del professore associato.