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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.0200. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
6.0200.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis (Piano triennale straordinario per l'assunzione di professori associati). - 1. A valere sulle risorse di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione e dell'università, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di millecinquecento professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011, 263 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013, 253 milioni per l'anno 2014, 333 milioni per l'anno 2015, 413 milioni per l'anno 2016 e di 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 9.
3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
7. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente comma. La base imponibile dell'imposta di cui al primo periodo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'IVA, percepiti dalle emittenti televisive operanti in ambito nazionale in modalità analogica, digitale terrestre, via cavo o satellitare, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni. L'aliquota dell'imposta di cui al primo periodo è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile. L'imposta di cui al primo periodo è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 8. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 30-octies si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
8. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 7.
9. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
c) alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
d) alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
e) alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».