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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.02. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
6.02.

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:
Art. 6-bis. - 1. I ricercatori che hanno svolto attività didattica non obbligatoria, per almeno sei anni, presso una o più facoltà, anche di diversi atenei, in possesso dei requisiti minimi scientifici già definiti dal Consiglio universitario nazionale e diversificati per area scientifica, possono fare richiesta di inquadramento alla seconda fascia docente.
2. L'attività di didattica non obbligatoria deve essere certificata dalla facoltà presso la quale è stata svolta.
3. Per i ricercatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno maturato i requisiti di cui al comma 1 è stabilito un periodo non inferiore ad otto anni per la maturazione dei medesimi requisiti e la conseguente possibilità di inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 6-ter.
Art. 6-ter. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2010, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota pari al 20 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;
b) applicazione dell'aliquota di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato;
c) eventuale introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni d'imposta, in favore dei soggetti economicamente più deboli, nel rispetto del principio indicato alla lettera d);
d) semplificazione delle procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali;
e) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;
f) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza di evitare che possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite e nel rispetto del principio indicato alla lettera d);
g) coordinamento, con l'introduzione delle modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, determinate con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, confluiscono annualmente nel Fondo per la didattica universitaria istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.