Al comma 6, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
g) consentire, anche mediante accordi con le istituzioni internazionali che operano nel settore, agli studenti delle università italiane la mobilità internazionale presso atenei, scuole ed istituzioni scientifiche e culturali necessaria al completamento ed arricchimento della formazione culturale e scientifica ed i criteri di principio per l'accesso a tale servizio;
h) realizzare integralmente il DSU in favore degli studenti in condizione di handicap, anche mediante interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche ed al superamento di ogni ostacolo che si frapponga alla piena uguaglianza di diritti degli studenti ai fini del DSU;
i) garantire i servizi di assistenza sanitaria per gli studenti universitari mediante intese ed accordi con il servizio sanitario nazionale e le sue articolazioni regionali e territoriali;
l) favorire l'integrazione dei servizi del DSU con ogni altra attività sportiva e culturale della comunità universitaria;
m) favorire con appositi accordi di programma fra i soggetti istituzionalmente interessati e con le organizzazioni sociali, le imprese ed i professionisti, la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi, con particolare riferimento all'orientamento al lavoro ed alla formazione professionale;
n) prevedere e promuovere lo sviluppo di un sistema di relazioni europee ed internazionali volto a migliorare la qualità dei servizi del DSU e la loro integrazione anche mediante partenariato e scambi di studenti con quelli erogati negli altri Paesi, mediante intese con i soggetti istituzionalmente competenti nei rispettivi ordinamenti nazionali a trattare la materia del diritto allo studio universitario e di tutti i suoi interventi