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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.214. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
5.214.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) valorizzazione della autonomia organizzativa ed ordinamentale delle Università;

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole:
lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) ed e);
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i criteri per l'ammissione alla sperimentazione di cui all'articolo 1 comma 2, della presente legge sulla base degli indicatori di cui al comma 3, lettere a) e b);
b) escludere dalla sperimentazione gli Atenei che non abbiano adeguato la propria contabilità ai dettati di cui al comma 4 o che siano incorsi nei precedenti cinque anni in una delle sanzioni previste dal medesimo comma;
c) attribuire alla Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) il compito di verificare periodicamente i risultati conseguiti dagli Atenei ammessi alla sperimentazione.