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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.20. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
5.20.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:
sopprimere il comma 3;
dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. - (Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università). - 1. Al fine della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento periodico delle università, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:
a) all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, definendo specifici indicatori per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico finanziaria;
b) all'introduzione di un sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;
c) al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);
d) alla previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate.

2. Un fondo premiale straordinario, con dotazione pari a 300 milioni di euro annui, aggiuntivo al fondo di finanziamento ordinario, è ripartito tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'ANVUR, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera b).