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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.0201. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
5.0201.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Misure per la valorizzazione dei ricercatori di ruolo e del merito accademico) - 1. È istituito un fondo per la valorizzazione del merito accademico finalizzato a:
a) finanziare la chiamata di tremila professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 20112016, destinati, anche al fine di garantire uno sviluppo organico della docenza universitaria, nella misura del settanta per cento a ricercatori a tempo indeterminato o a soggetti che siano stati titolari per almeno 3 anni, anche non continuativi, di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e nella restante misura del 30 per cento ai soggetti che siano stati titolari di assegni di ricerca per almeno due anni, anche non consecutivi. Le suddette chiamate avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 16 e 17. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;
b) a finanziare l'abrogazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 relativamente ai professori e ai ricercatori universitari.

2. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è pari a 310 milioni di euro per l'anno 2011, 599 milioni di euro per l'anno 2012, 830 milioni di euro per l'anno 2013, 582 milioni per l'anno 2014, 715 milioni per l'anno 2015, 850 milioni per l'anno 2016 e di 960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale fondo è destinato ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per l'università.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere delle risorse di cui al comma 4.
4. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
5. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 4, in relazione all'attività e alla fauna giuridica degli intermediari.