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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.204. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
4.204.

Al comma 7, alinea, sopprimere le parole: gestito dal Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera
a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dal 2012, tali versamenti sono deducibili dall'imposta sul reddito gravante sul donatore nella misura dell'80 per cento; agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente lettera, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante le nuove entrate di cui al comma 7-bis.
dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
alla lettera a), le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
alla lettera b), le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;
alla lettera c), le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;
alla lettera d), le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;
alla lettera e), le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».