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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.66. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2010  [ apri ]
2.66.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
t)
i poteri e la composizione del consiglio degli studenti, le procedure elettorali, la durata e la rinnovabilità dei mandati, nonché le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti principi:
1) è garantita la rappresentanza degli studenti iscritti a ciascuna delle tipologie dei corsi di studio: corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca;
2) al consiglio degli studenti è garantito l'esercizio di funzioni di valutazione della qualità della didattica e dei servizi agli studenti, sia con iniziative autonome sia con indicazioni nei confronti del senato accademico e del nucleo di valutazione;
3) l'assegnazione dei fondi del bilancio di ateneo destinati alle iniziative culturali, politiche e sociali promosse e gestite da associazioni studentesche è deliberata su proposta vincolante del consiglio degli studenti.