Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Decorso il termine previsto, il Ministero assegna all'università un ulteriore termine di sessanta giorni per adottare le modifiche statutarie. Decorso tale termine l'università è inderogabilmente esclusa dalla ripartizione delle quote variabili del fondo di finanziamento ordinario, finché non abbia provveduto all'adeguamento.