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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.0200. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2010  [ apri ]
1.0200.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Fondo di finanziamento ordinario). - 1. A decorrere dall'anno 2010 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i Paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.
2. Il fondo di finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato ogni anno con la stessa decorrenza e sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1.
3. All'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le parole: «con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».
4. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
5. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento negli anni 2011 e 2012, al 15 per cento negli anni 2013 e 2014 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
6. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 5 per cento negli anni 2011 e 2012, al 7,5 per cento negli anni 2013 e 2014 e al 10 per cento per gli anni successivi è ripartita tra le università statali come cofinanziamento ministeriale annuale, in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti, ad accordi di programma pluriennale stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 8.
8. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediaria finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
9. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 8, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.