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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.100. in IX Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 20/07/2011

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2011  [ apri ]
1.100. (nuova formulazione)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
c) per infrastruttura intermodale, ogni infrastruttura lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica;
d) per Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica, l'organismo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge su ciascuna piattaforma logistica territoriale le funzioni di cui all'articolo 3-bis.

Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
1. In coerenza con le previsioni del Piano nazionale della logistica, la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, integrata con la partecipazione di rappresentanti delle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale, elabora il Piano generale per l'intermodalità.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», approva il Piano generale per l'intermodalità, provvedendo alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa.
3. Lo schema di decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato.
4. Con il decreto di cui al comma 2 o con successivo decreto adottato con la procedura di cui al medesimo comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, provvede:
a) alla ricognizione degli Interporti già esistenti e rispondenti alla delibera CIPE del 7 aprile 1993;
b) alla ricognizione delle infrastrutture intermodali.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella logica di sistema a rete, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, nonché all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali, sulla base delle risultanze dell'attività di ricognizione di cui al comma 5.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali, delle piattaforme logistiche territoriali e al funzionamento dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3-bis. - (Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica). - 1. Ferme restando le competenze delle autorità portuali, il Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1, svolge i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento di tutte le iniziative inerenti lo sviluppo della piattaforma logistica territoriale, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo e per facilitare le operazioni ed i servizi intermodali e logistici delle merci;
b) promozione dello sviluppo economico delle aree facenti parte della piattaforma logistica territoriale;
c) valutazione di proposte e progetti locali per accedere a finanziamenti e programmi rivolti allo sviluppo della piattaforma logistica territoriale.

2. Il Presidente del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica è il Presidente, o suo delegato, di una delle Regioni presenti nella piattaforma logistica, e resta in carica un anno, a rotazione con il Presidente, o suo delegato, di altra Regione presente nella medesima piattaforma logistica.
3. Con regolamento ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono definiti la composizione, l'organizzazione e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica.
4. L'onere derivante dal funzionamento del Comitato interregionale per l'intermodalità e la logistica di cui al presente articolo è a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi operanti nell'ambito della piattaforma logistica territoriale, nel limite del 3 per cento delle risorse ad essi assegnate con le modalità di cui all'articolo 4-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis. - (Potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali). - 1. In conformità alle attività di pianificazione e programmazione di cui all'articolo 2, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, predispone, i progetti relativi alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
2. Il Governo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, provvede ad inserire i progetti di cui al comma 1 nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini della definizione dei relativi finanziamenti nella legge di stabilità annuale di cui all'articolo 11 della legge n. 196 del 2009. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di impiego dei suddetti finanziamenti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di agevolare la realizzazione delle opere ricadenti all'interno delle piattaforme logistiche territoriali, nonché il funzionamento dei Comitati interregionali per l'intermodalità e la logistica, sono utilizzate, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, le risorse previste dalla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i parametri urbanistico - edilizi in merito alle particolari caratteristiche delle strutture.
2. Fatte salve le competenze delle Regioni, per gli interporti facenti parte della Piattaforma logistica territoriale, inseriti nei decreti ministeriali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, ai fini di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.

1.100.

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
c) per infrastruttura intermodale, ogni infrastruttura lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica;
d) per distretto logistico, l'ente pubblico non economico di rilevanza nazionale che svolge, su ogni piattaforma logistica territoriale, funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e promozione indicate all'articolo 3-bis.

Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
1. In coerenza con le previsioni del Piano nazionale della logistica, la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, integrata con la partecipazione di rappresentanti delle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale, elabora il Piano generale per l'intermodalità.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», approva il Piano generale per l'intermodalità, provvedendo alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa.
3. Con il decreto di cui al comma 2 o con successivo decreto adottato con la procedura di cui al medesimo comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Distretti logistici, con uno o più decreti, provvede:
a) alla ricognizione degli Interporti già esistenti e rispondenti alla delibera CIPE del 7 aprile 1993;
b) alla ricognizione delle infrastrutture intermodali.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Distretti logistici, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella logica di sistema a rete, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, nonché all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali, sulla base delle risultanze dell'attività di ricognizione di cui al comma 4.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali, delle piattaforme logistiche territoriali e al funzionamento dei Distretti logistici.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3-bis. - (Distretto logistico). - 1. Il Distretto logistico, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1, svolge i seguenti compiti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento di tutte le iniziative inerenti lo sviluppo della piattaforma logistica territoriale, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo e per facilitare le operazioni ed i servizi intermodali e logistici delle merci;
b) promozione dello sviluppo economico delle aree facenti parte della piattaforma logistica territoriale;
c) valutazione di proposte e progetti locali per accedere a finanziamenti e programmi rivolti allo sviluppo della piattaforma logistica territoriale.

2. Il Presidente del Distretto logistico è il Presidente, o suo delegato, di una delle Regioni presenti nella piattaforma logistica, e resta in carica un anno, a rotazione con il Presidente, o suo delegato, di altra Regione presente nella medesima piattaforma logistica.
3. Con regolamento da emanarsi, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti lo statuto, la composizione e l'organizzazione del Distretto logistico.
4. L'onere derivante dal funzionamento del Distretto logistico di cui al presente articolo è a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi operanti nell'ambito della piattaforma logistica territoriale, nel limite del 3 per cento delle risorse ad essi assegnate con le modalità di cui all'articolo 4-bis.

Conseguentemente, all'articolo 4, premettere il seguente comma:
01. Il Distretto logistico, in relazione alle sue funzioni, è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale e la sua gestione patrimoniale e finanziaria è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 3-bis, comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis. - (Potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali). - 1. In conformità alla attività di pianificazione e programmazione di cui all'articolo 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dei Distretti logistici, trasmette al Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, le proposte relative alla realizzazione e implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
2. Il Governo, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, provvede ad inserire il piano organico delle proposte di cui al comma 1 nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini della definizione dei relativi finanziamenti nel disegno di legge di stabilità annuale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo 7. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di impiego dei suddetti finanziamenti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di agevolare la realizzazione delle opere ricadenti all'interno delle piattaforme logistiche territoriali, nonché il funzionamento dei Distretti logistici, sono utilizzate, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, le risorse previste dalla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.