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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.09. in X Commissione in sede referente riferita al C. 3660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2010  [ apri ]
3.09.
ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Sino alla realizzazione del gasdotto GALSI e alla sua interconnessione con la rete nazionale dei gasdotti, alle imprese localizzate in Sardegna che utilizzino gas propano liquido o altri derivati dal petrolio per il ciclo produttivo e che si impegnino entro il medesimo termine alla conversione a metano dei propri impianti di generazione termica, è riconosciuta una compensazione sui consumi energetici non elettrici pari ai differenziale di prezzo con il metano.
2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas adegua la disciplina di propria competenza alla presente disposizione.
3. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al comma 1 sono inclusi tra gli oneri generali afferenti ai sistema gas. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1.