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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.06. in X Commissione in sede referente riferita al C. 3660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2010  [ apri ]
3.06.
ritirato

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. L'articolo 38, comma 4 delta legge 23 luglio 2009 numero 99 è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, al fine di promuovere la produzione tecnologicamente innovativa e ambientalmente compatibile di energia da combustibili fossili a fini commerciali, la Regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi del proprio Piano Energetico e Ambientale e le priorità del sistema energetico regionale e nazionale, assegna entro l'anno 2011 una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la realizzazione di un impianto di produzione di elettricità con cattura, trasporto e sequestro del biossido di carbonio. Con decreto non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, adottato a seguito di notifica e decisione positiva dei competenti organi della Commissione Europea, sentita la Regione Autonoma della Sardegna, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i contenuti ed i criteri della procedura di evidenza pubblica che prevedano, previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto:
a) assegnazione della concessione e contestuale messa in disponibilità da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle aree e delle infrastrutture minerarie necessarie alla realizzazione dell'intervento;
b) assicurazione al concessionario della priorità di dispacciamento in rete e dell'acquisto da parte del Gestore del Sistema Elettrico dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, eventualmente modificato a seguito della decisione comunitaria al fine di adeguarlo alla normativa europea per gli aiuti di stato relativa alla tipologia di intervento;
c) obbligo del concessionario di realizzare, al termine di una eventuale fase dimostrativa, un sito di stoccaggio geologico del biossido di carboni o nel rispetto delle prescrizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008;
d) l'esenzione per il concessionario e per i terzi ammessi allo stoccaggio del biossido di carbonio, dalla restituzione delle quote di emissione dei gas a effetto serra, nel rispetto della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008, che modifica il sistema di scambio comunitario (ETS - Emission Trading Scheme);
e) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che, al netto degli impieghi di energia per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio, massimizzino il rendimento energetico complessivo degli impianti di generazione elettrica;
f) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano la cogenerazione di energia elettrica e calore;
g) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano quote della energia generata impiegata in autoconsumo;
h) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che assicurino la minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi;
i) un criterio premiale di gara a favore di progetti che dimostrino il contenimento dei tempi di esecuzione;
l) il riconoscimento al concessionario di una compensazione, a valere sul sistema di remunerazione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, dei sovra costi derivanti dall'estrazione e dall'uso del carbone Sulcis. La compensazione dei sovra costi è riconosciuta a fronte della imposizione alla miniera dell'onere di servizio pubblico consistente nella fornitura - per una quantità non superiore ad un terzo della capacità produttiva del sito - a prezzi in linea con il mercato, di carbone da utilizzare nella conduzione degli impianti di generazione elettrica assoggettati al sistema di operatore elettrico virtuale di cui all'articolo 30, comma 8 della presente legge. Analogo onere di servizio pubblico, reso a prezzi in linea con il mercato, grava sugli impianti oggetto di concessione per lo stoccaggio del biossido di carboni o e degli altri dei residui di utilizzazione del carbone estratto dalla miniera. Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».