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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1-ter.4. in X Commissione in sede referente riferita al C. 3660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2010  [ apri ]
1-ter.4.
ritirato

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-ter.
(Riduzione degli incentivi alle fonti energetiche assimilate alle fonti rinnovabili).

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del cosiddetto «Pacchetto energia-clima» con il quale l'Unione europea si è impegnata a ridurre entro il 2020 i consumi di energia, le emissioni di gas a effetto serra, e ad aumentare il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo finalizzato a incentivare e finanziare gli investimenti nel settore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie. Il Fondo è alimentato dalle risorse resesi disponibili dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.
2. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministero dell'Economia, sentita la Conferenza Unificata, individua con proprio decreto gli ambiti di intervento che beneficiano delle incentivazioni e dei finanziamenti ai fini degli obiettivi di cui al precedente comma. Il medesimo decreto viene trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, e quindi con propri successivi decreti, provvede periodicamente ad aggiornare in riduzione la componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, in misura tale da garantire un risparmio annuo di 250 milioni di euro e comunque non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta annualmente alle suddette fonti assimilate.
4. Il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla suddetta riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al precedente comma, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di cui al comma 1.
5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta a intensificare le previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate (Cip6) e sugli impianti di cogenerazione. Eventuali recuperi di incentivi indebitamente percepiti, sono annualmente versati al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera f), della legge 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.