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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1-ter.01. in X Commissione in sede referente riferita al C. 3660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2010  [ apri ]
1-ter.01.
ritirato

Dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:

Art. 1-ter. 1.
(Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie).

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che realizzano nuovi investimenti in beni strumentali, destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di agroenergie è attribuito, a decorrere dal 2010, un credito d'imposta, pari al 20 per cento dell'investimento effettuato, entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo pari a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.