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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1-septies.2. in X Commissione in sede referente riferita al C. 3660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2010  [ apri ]
1-septies.2.
ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Considerata la rilevanza della produzione di energia idroelettrica ai fini della sicurezza del sistema elettrico e della capacità di modulazione dello stesso, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'amministrazione competente, 5 anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4 e dall'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di un più efficiente utilizzo delle risorse oggetto della concessione. Al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare, le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogate di sei anni. Se alla data di scadenza di una concessione, non si fosse ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente sarà comunque tenuto a gestire le grandi derivazioni tino al subentro dell'aggiudicatario, alle stesse condizioni stabilite dalla legge e dal disciplinare di concessione. Nel caso in cui, in tale periodo, si dovessero rendere necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione si applica il disposto di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.
2. Entro il termine del 31 dicembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con la Conferenza Stato-Regioni determina con decreto i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri concernenti la procedura di gara in conformità di quanto previsto al precedente comma 1, tenendo anche Conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo. Decorso inutilmente tale termine, le Regioni, previa definizione con legge regionale dei predetti requisiti e parametri e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1 e quanto previsto dall'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, indicono le gare comunicando al Ministero dello sviluppo economico gli estremi di pubblicazione dei relativi bandi».

2-ter. L'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, è sostituito dal seguente:
«25. Il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico prevede il trasferimento del complesso dei beni strumentali all'esercizio della concessione (opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua. [e condotte forzate, i canali di scarico, i beni, gli edifici, i macchinari, gli impianti di utilizzazione, di trasformazione), dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette a garantire la continuità gestionale e ad un corrispettivo pari al valore di mercato dei beni strumentali all'esercizio della concessione, entrambi predeterminati di comune accordo dall'amministrazione competente e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.
Il bando di gara dovrà prevedere altresì le modalità e i termini di corresponsione del corrispettivo di cui al comma precedente. Il concessionario uscente comunica all'amministrazione competente la descrizione del complesso dei beni strumentali all'esercizio della concessione, Il concessionario uscente e altresì obbligato a consentire l'accesso ai luoghi, agli impianti, agli edifici ed ai macchinari funzionali all'esercizio della concessione a personale incaricato dall'amministrazione competente.
In caso di mancato accordo tra l'amministrazione competente ed il concessionario uscente riguardo alle modalità e al corrispettivo di trasferimento dei beni cui al precedente comma primo, la relativa controversia sarà decisa da un collegio con funzioni di arbitratore ai sensi dell'articolo 1349 cc, composto da tre qualificati soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri ed il terzo, i cui oneri sono a carico di entrambe le parti, nominato, dal presidente del Tribunale Superiore delle Acque. Il collegio procederà alla determinazione degli elementi di cui al precedente comma primo, secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano, in ogni caso, conto dei valori di mercato dei beni oggetto di trasferimento.
Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

2-quater. I commi 489, 490 e 491 dell'articolo 1, legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.