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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1-quinquies.24. in X Commissione in sede referente riferita al C. 3660

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2010  [ apri ]
1-quinquies.24.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai fini di cui all'articolo 17, lettera d) della legge 4 giugno 2010, n. 96, le procedure di autorizzazione, ivi compresi i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, di certificazione e di concessione di licenze, relative agli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, sono assoggettate, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.