Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 14, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,7 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo».