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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.09. in Assemblea riferita al C. 3660-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/08/2010  [ apri ]
3.09.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Sino alla realizzazione del gasdotto GALSI e alla sua interconnessione con la rete nazionale dei gasdotti, alle imprese localizzate in Sardegna che utilizzino gas propano liquido o altri derivati dal petrolio per il ciclo produttivo e che si impegnino entro il medesimo termine alla conversione a metano dei propri impianti di generazione termica, è riconosciuta una compensazione sui consumi energetici non elettrici pari ai differenziale di prezzo con il metano.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il Gas adegua la disciplina di propria competenza alla presente disposizione.
3. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui al comma 1 sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema gas. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1.