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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.010. in Assemblea riferita al C. 3660-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/08/2010  [ apri ]
3.010.

Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
Art. 3-bis. - 1. In luogo della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale prevista dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sino alla completa realizzazione e interconnessione del gasdotto GALSI, agli aventi diritto nella regione Sardegna è riconosciuta in misura doppia la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica per famiglie svantaggiate (bonus elettricità), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo Economico 28 dicembre 2007, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adegua la disciplina di propria competenza alla presente disposizione.
2. Gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa di cui ai comma 1 sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico. Per la copertura dei suddetti oneri, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituisce una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano le compensazioni ai clienti di cui al comma 1.
Art. 3-ter. - 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».