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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1-novies.0200. in Assemblea riferita al C. 3660-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/08/2010  [ apri ]
1-novies.0200.
inammissibile

Dopo l'articolo 1-novies, aggiungere il seguente:
Art. 1-decies. - (Meccanismi di transizione graduale per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che aderiscano al regime della perequazione). - 1. Al fine di promuovere un assetto efficiente del settore della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, nonché in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 23 agosto 2004, n. 239, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che volontariamente aderiscano al regime di perequazione di cui alla Parte III, Titolo I, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, adeguati meccanismi di gradualità premianti che ne valorizzino le efficienze conseguite a decorrere dall'ingresso nel regime di perequazione, a valere sulle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.