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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1-bis.01. in Assemblea riferita al C. 3660-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/08/2010  [ apri ]
1-bis.01.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.1. - (Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie). - 1. Agli imprenditori agricoli e forestali che realizzano nuovi investimenti in beni strumentali, destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di agroenergie è attribuito, a decorrere dal 2010, un credito d'imposta, pari al 20 per cento dell'investimento effettuato, entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.