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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1-bis.01. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 3646

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/07/2010  [ apri ]
1-bis.01.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Contrasto alle frodi ed alle operazioni irregolari in materia di imballaggi e unità di movimentazione).

1. Al fine di contrastare il fenomeno del commercio sommerso dei pallet usati e della relativa evasione dell'IVA, al sesto comma, dell'articolo 17, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:
«d-bis) alle cessioni di pallet per la movimentazione ed il trasporto di merci, di cui alla norma UNI EN ISO 445, usati, ovvero che siano stati sottoposti ad almeno un ciclo di utilizzo.».
2. Sui pallet per la movimentazione ed il trasporto di merci di cui alla norma UNI EN ISO 445, deve essere riportata in maniera chiaramente leggibile l'indicazione del carico massimo ammissibile garantito dal produttore, nonché l'identificativo del produttore, la settimana e l'anno di produzione. Si considera carico massima ammissibile, il carico relativo all'impiego su scaffalatura determinata secondo la norma tecnica UNI EN ISO 8611, parte 1, parte 2 e parte 3.
3. L'obbligo dell'indicazione del carico massimo ammissibile di cui al comma 2 non si applica nel caso di bancali contraddistinti da marchi di qualità le cui specifiche sono predisposte conformemente alla predetta norma tecnica UNI EN ISO 8611, parte 1, parte 2 e parte 3.
4. L'obbligo dell'indicazione del carico massimo ammissibile si applica a tutti i bancali sottoposti a carico e presenti sui luoghi di lavoro, anche prima o dopo il sollevamento, il trasporto o la movimentazione.
5. Al fine di poter essere nuovamente utilizzati, i pallet per la movimentazione ed il trasporto di merci che siano già stati sottoposti ad almeno un ciclo di utilizzo, devono essere sottoposti a selezione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 18613 e devono riportare in maniera chiaramente leggibile l'identificativo dell'operatore che ha effettuato la selezione, nonché la settimana e l'anno di selezione del bancale.
6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 87, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.