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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1-bis.02. in Assemblea riferita al C. 3646

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/08/2010  [ apri ]
1-bis.02.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - (Misure urgenti per la tutela delle condizioni di lavoro della gente di mare). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, al comma 1, dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 le parole «l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISPESL è soppresso».
2. Il punto c), comma 7, dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 è sostituito dal seguente: «c) per l'IPSEMA da tre membri, di cui due in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e uno del Ministero dell'Economia e delle Finanze».
3. Il comma 1 dell'articolo 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918 è sostituito dal seguente: «l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.».
4. È abrogato il comma 4 dell'articolo 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918.