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Legislatura XVI

Proposta emendativa 44.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/07/2010  [ apri ]
44.04.

Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:
Art. 44-bis. - (Editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito). - 1. In attesa del definitivo riordino del sistema dei contributi all'editoria, finalizzato a introdurre norme di maggior rigore nei criteri di accesso e di assegnazione dei contributi, a ristabilire il carattere di diritto soggettivo ai contributi diretti all'editoria e a garantire la riduzione dei relativi oneri dello Stato, le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tenuto conto dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.
2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2010, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2011, all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integra tivi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 44-ter.

Art. 44-ter. - (Misure fiscali per il settore creditizio). - 1. In via straordinaria per gli anni 2011 e 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui ai comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.