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Legislatura XVI

Proposta emendativa 39.09. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/07/2010  [ apri ]
39.09.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Procedure per la competitività nell'utilizzo delle frequenze analogiche).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le frequenze della banda 790-860 MHz da destinare ai nuovi servizi in banda larga da reti mobili. I diritti d'uso di tali frequenze sono assegnati con gara ad offerta economica da indire, sulla base di un disciplinare approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Ministero dello sviluppo economico entro il 31 luglio 2011.
2. Con separato decreto il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può disporre misure compensative, economiche o di risorse frequenziali, finalizzate ad ottenere l'immediato rilascio di frequenze attualmente utilizzate in ambito locale o la loro sostituzione con altre frequenze nonché le misure per recuperare comunque le frequenze non utilizzate secondo le previsioni di legge.
3. Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono adeguati alle disposizioni del presente articolo.
4. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo confluiscono in un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate in misura non inferiore al cinquanta per cento a interventi tesi a combattere il digital divide e a promuovere la diffusione della banda larga secondo tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare l'invarianza ai fini dei saldi di finanza pubblica.