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Legislatura XVI

Proposta emendativa 39.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/07/2010  [ apri ]
39.07.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale e ristoro del Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta straordinaria per l'anno 2011 pari al 7,5 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.
2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.
4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al camma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. E inoltre applicabile la sanzione di cui all'ari. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
5. Le maggiori entrate di cui al presente articolo sono destinate al reintegro delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, necessarie per la realizzazione degli obiettivi relativi al periodo di programmazione 2007-2013, e vengono prioritariamente assegnati, nei rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 864, della legge n. 296 del 2006, alla realizzazione di infrastrutture stradali e ferroviarie in grado di migliorare le mobilità inframeridionale, alle aree portuali, a interventi per il risanamento idrogeologico del territorio, per la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e per la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, a interventi per migliorare le infrastrutture idriche e ambientali, al potenziamento delle Università meridionali.
6. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali da destinare agli interventi di cui al comma 6, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.