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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.48. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2010  [ apri ]
9.48.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'im posta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.
2. La banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.