stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.33. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2010  [ apri ]
9.33.

Al comma 1, sostituire le parole: fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, con le parole: «da promozioni, modificazioni di stato giuridico nonché assunzioni di incarichi o funzioni che prevedano per legge trattamenti economici specifici».

Conseguentemente sopprimere il comma 21.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.