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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.31. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2010  [ apri ]
9.31.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente comma 22-bis: Per il personale dei comparti sicurezza e difesa, gli adeguamenti annuali di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sono erogati, senza possibilità di recupero, per gli anni 2011, 2012 e 2013 e l'adeguamento da corrispondere nell'anno 2014 non può essere inferiore a quello corrisposto nell'anno 2010. Per il predetto personale, con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione della classe o dello scatto biennale di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di 36 mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori scatti biennali. Per il predetto personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi, cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con decorrenza dal 1o gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe o dello scatto di stipendio biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2014, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.