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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.136. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2010  [ apri ]
9.136.

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In considerazione della specificità della sua funzione, le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma non si applicano al personale della carriera diplomatica.

Conseguentemente:
a) all'articolo 21, comma 1, sostituire primo periodo con il seguente:
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento;
b) all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: e per quelli relativi ai cinque anni precedenti;
c) all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere il seguente comma "Per le persone fisiche che svolgono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato rispettivamente reddito d'impresa e reddito di lavoro autonomo, salva la facoltà di provarne l'appartenenza ad altre categorie di reddito.
1-ter. La rettifica operata sinteticamente ai fini delle imposte dirette ha effetto anche per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per esse rilevanti. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione.
d) dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti:

Art. 39-bis.
(Modalità di pagamento degli oneri deducibili e detraibili ai fini dell'Irpef).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1o gennaio 2011 i pagamenti degli oneri devono essere effettuati con mezzi diversi dal contante.

Art. 39-ter.
(Tracciabilità dei compensi).

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
2. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 1000 euro.