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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2010  [ apri ]
9.1.

Sostituire il comma 32 con il seguente:
32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 32 aggiungere il seguente: 32-bis. Il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato;
dopo il comma 33 aggiungere il seguente: 33-bis. Al personale dirigenziale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri non si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni. I risparmi derivanti dalla ripubblicizzazione del rapporto di impiego pubblico del personale dirigenziale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono riassegnati in entrata al bilancio dello Stato.