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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2010  [ apri ]
9.02.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. (Modificazione all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241). 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione dell'obbligo di motivazione di cui al presente comma il titolare del procedimento è tenuto al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari all'ammontare del valore della decisione di spesa adottata».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La decisione dell'amministrazione, con il corredo dei suoi presupposti di fatto, delle ragioni giuridiche che la hanno determinata, delle risultanze dell'istruttoria, deve essere pubblicata, con l'indicazione nominativa del responsabile del procedimento, dei destinatari del provvedimento, sul sito internet dell'amministrazione procedente e comunicata alla Corte dei conti.
1-ter. Le Regioni assumono come principio la disposizione di cui al comma 1-bis e lo attuano per gli atti di loro competenza.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-bis si attua nei confronti degli enti che partecipano alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».