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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.22. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2010  [ apri ]
8.22.

Al comma 11-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa, e delle peculiarità del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con una dotazione di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e 2013 destinato al finanziamento di misure per la perequazione completa del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21.

Al secondo periodo, dopo le parole: su proposta dei Ministri competenti inserire le seguenti: e d'intesa con le organizzazioni sindacali e i COCER in considerazione della loro funzione rappresentativa delle parti sociali coinvolte;

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio)
.

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011 e 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.