Al comma 16 sostituire la lettera f) con la seguente:
f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante l'applicazione, in coerenza col piano regolatore generale vigente, del contributo sul valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche; a tal fine, il predetto valore aggiuntivo viene computato fino al limite massimo dell'80 per cento.