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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2010  [ apri ]
14.08.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti)
.

1. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

Art. 238.
(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).

1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la tassa di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dai comuni. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. I comuni si associano in modo conforme alla dimensione territoriale del rispettivo Ambito Territoriale Ottimale e approvano in forma associata il piano finanziario per l'applicazione della tariffa, da presentare all'Autorità di cui all'articolo 207, unitamente alla relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 197, n. 281, e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.
7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.
8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
11. Sino al 31 dicembre dell'anno di emanazione del regolamento di cui al comma 6 i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
12. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: «3-bis. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo dei servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»
b) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»
c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72 (Riscossione) - l. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»
d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78.

13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009.