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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2010  [ apri ]
14.04.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art.14-bis
(Circoscrizioni territoriali provinciali)

1. Su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione interessata, la circoscrizione territoriale di ciascuna provincia deve corrispondere ad una popolazione residente non inferiore a 350.000 abitanti.
2. Le Province interessate, successivamente al mutamento delle circoscrizioni di cui al comma 1, procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini della sua ripartizione, da effettuare con deliberazioni di Giunta, in proporzione al territorio ed alla popolazione delle Province come risultanti dalla predetta modificazione circoscrizionale.
3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati nel termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione a cura del Commissario nominato dal Ministro dell'Interno entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Alle attività del Commissario, con funzioni consultive e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, partecipano un rappresentante della Regione, nonché un rappresentante dei Comuni interessati.
4. Le prime elezioni degli organi elettivi delle Province come risultanti dalle modificazioni circoscrizionali di cui alla presente legge hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle Province interessate. Fino alla data delle elezioni di cui al presente comma i Consigli Provinciali attualmente in essere continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito del territorio delle attuali circoscrizioni.
5. Con Decreto del Ministro dell'Interno sono, determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle Province come determinate dalla modificazione circoscrizionale di cui alla presente legge.
6. Gli uffici periferici dello Stato nelle Province come determinate ai sensi della presente legge di conversione sono organizzati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'Interno e il Ministro della Pubblica amministrazione e Innovazione.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
8. Lo Statuto provinciale stabilisce le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della Provincia.
9. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le Province come determinate dalla modificazione circoscrizionale di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, numero 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, numero 539.
10. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore delle modificazioni circoscrizionali di cui alla presente legge sono attribuiti alla competenza delle Province risultanti dalle modificazioni circoscrizionali di cui alla presente legge.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio corrispondenti alla riduzione delle spese conseguenti alle modificazioni circoscrizionali di cui alla presente legge.