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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.19. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2010  [ apri ]
12.19.

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, sopprimere le parole «nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari»;
b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis ai lavoratori che, alla data 30 aprile 2010, abbiano perso il lavoro per motivi indipendenti dalla loro volontà;»

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:

Art.39-bis
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alle forma giuridica degli intermediari.

Art. 39-quinquies.
(Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie).

1. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.
3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento.