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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.12. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2010  [ apri ]
12.12.

Dopo il comma 12-terdecies, aggiungere infine, i seguenti commi:

12-quaterdeices. È autorizzata la revoca del recupero delle prestazioni previdenziali indebite per i pensionati italiani residenti all'estero, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) Nei confronti dei soggetti residenti all'estero i quali abbiano percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), per periodi fino al 31 dicembre 2008, non si procede al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano stati percettori di un reddito personale complessivo, prodotto sia in Italia che all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2008 di importo pari o inferiore a 8.640, 84 euro.
b) Qualora i soggetti residenti all'estero i quali hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui alla lettera a) siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2008 di importo superiore agli 8.640, 84 euro, non si procede al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso indebitamente.
c) Il recupero per i soggetti di cui la lettera b) è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia.
d) Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'Inps. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerta il dolo del pensionato medesimo.

12-quinquiesdecies. All'onere derivante dell'attuazione del comma 12 quaterdecies, valutato in 15 milioni per il 2011, 5 milioni di euro per il 2012, 5 milioni di euro per il 2013, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle misure fiscali di cui all'articolo 39 bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art.39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio)

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilità finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle di disposizioni cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.