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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2010  [ apri ]
12.04.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Prolungamento volontario dell'attività lavorativa oltre il termine di maturazione del diritto alla pensione).

1. I lavoratori dipendenti privati, al raggiungimento del diritto alla pensione, possono optare per la forma incentivata di permanenza al lavoro.
2. Durante il periodo di permanenza incentivata al lavoro ai datori di lavoro è riconosciuta una riduzione dei contributi previdenziali nella misura del 60 per cento.
3. Alla fine del periodo di permanenza incentivata al lavoro al lavoratore spetta una pensione pari a quanto risultante dal calcolo pensionistico alla data di presentazione della domanda di pensione aumentata del 5 per cento per ciascun anno aggiuntivo di permanenza al lavoro.
4. La domanda di permanenza al lavoro e di contestuale rinvio del godimento dell'assegno pensionistico deve essere sottoscritta, oltre che dal lavoratore, anche dal datore di lavoro e deve essere inoltrata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il mese successivo alla domanda di pensione.
5. La permanenza incentivata al lavoro può avere una durata massima di tre anni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavori usuranti.