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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2010  [ apri ]
12.01.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. La Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.
2. Le imprese agricole debitrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 30 marzo 2011 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:
a) con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;
b) con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.
3. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.
4. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.
5. La S.C.C.I. s.p.a. verifica l'esistenza di crediti dell'INPS a carico dei soggetti di cui al comma 4, per periodi successivi al secondo trimestre 2004 e provvede a comunicare agli interessati sia l'ammontare del rimborso, sia l'ammontare del debito nonché la facoltà di poter sanare, attraverso compensazione, ai sensi del presente articolo l'eventuale situazione debitoria dal terzo trimestre 2004 al quarto trimestre 2005. La S.C.C.I. s.p.a. provvede a versare all'I.N.P.S. le somme entro il limite dei crediti da esso vantati. Qualora gli interessati abbiano in essere un contenzioso in merito al credito dell'INPS ne danno comunicazione alla S.C.C.I. s.p.a. In tal caso la S.C.C.I. trattiene il relativo importo, provvedendo a rimborsare la somma residua al debitore. I crediti vantati dall'I.N.P.S. oggetto di contestazione, saranno versati al beneficiario secondo quanto previsto dal provvedimento anche provvisoriamente esecutivo emesso dall'autorità amministrativa o giudiziaria adita.
6. La riliquidazione del credito previdenziale agricolo, di cui ai precedenti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea".

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-1. Agli oneri derivanti dall'articolo 12-bis, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.